Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento ai militari del Corpo della guardia di finanza del diritto di costituire o di aderire ad associazioni a carattere professionale senza fini di lucro aperte al personale in servizio o in quiescenza per la tutela degli interessi sociali, economici e professionali;

          b) previsione per le associazioni di cui alla lettera a):

              1) di un regime di trasparenza e di pubblicità delle fonti di finanziamento e dei risultati della gestione con obbligo di dichiarazione annuale del numero degli iscritti;

 

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              2) di procedure di verifica della conformità dello statuto alle disposizioni di legge, di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e di iscrizione in un apposito registro revocabile per gravi motivi;

              3) della facoltà di promuovere e di pubblicizzare candidature e programmi di delegati per i consigli della rappresentanza militare, di presentare proposte e istanze a ogni livello dell'amministrazione, di organizzare manifestazioni pubbliche con esclusione del diritto di sciopero e di rappresentare gli iscritti nei procedimenti di fronte all'amministrazione.